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L'illustrazione della proposta di modifica
costituzionale alla Camera
Valentina Corneli (M5S) relatrice, ripercorrendo
brevemente l'iter del provvedimento, che la Camera è ora chiamata a
esaminare in seconda deliberazione, ricorda che esso è stato approvato, in un
testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato il 9 giugno 2021 e trasmesso
alla Camera, che lo ha approvato, in prima deliberazione, senza modifiche, il 12
ottobre 2021. Il provvedimento è stato quindi approvato in seconda deliberazione
dal Senato, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il 3 novembre 2021.
In particolare, in prima lettura, l'esame in sede referente, da parte della 1a Commissione
Affari costituzionali del Senato, delle abbinate proposte di legge S. 83, S. 212
e S. 1203, nella seduta dell'8 ottobre 2019, ha visto, dopo lo svolgimento di un
ciclo di audizioni informali, l'istituzione di un Comitato ristretto per
l'elaborazione di un testo unificato. Al termine dei lavori del Comitato
ristretto la Commissione ha adottato come testo base per il prosieguo dell'esame
il testo unificato formulato dalla relatrice.
Rispetto al predetto testo unificato la 1a Commissione del Senato
ha inserito nel comma aggiuntivo dell'articolo 9 della Costituzione un secondo
periodo, che prevede la riserva di legge statale in materia di tutela degli
animali. Conseguentemente è stata soppressa la disposizione, presente nel testo
originario, che prevedeva di sostituire la lettera s) del secondo comma
dell'articolo 117 della Costituzione, includendo la tutela degli animali tra le
materie di competenza esclusiva statale, oltre a quella della tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Inoltre, nel corso della discussione in Assemblea al Senato è stato introdotto
l'articolo 3, che prevede una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome in materia di tutela degli animali. Il Senato ha
quindi approvato il testo unificato nella seduta del 9 giugno 2021, con 224 voti
favorevoli, 23 astenuti e nessun voto contrario.
Il testo trasmesso dal Senato è stato quindi esaminato da questa Commissione,
in prima deliberazione, senza approvare alcun emendamento.
La discussione in Assemblea alla Camera ha avuto inizio l'11 ottobre 2021 e si
è conclusa il 12 ottobre 2021 con l'approvazione del testo, senza modificazioni,
con 387 voti favorevoli e nessun voto contrario.
Successivamente, dopo l'esame in sede referente svolto dalla Commissione
Affari costituzionali del Senato nella giornata del 26 ottobre 2021, l'Assemblea
del Senato ha approvato – nella seduta del 3 novembre 2021 – il progetto di
legge costituzionale in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi
dei componenti ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, con 218 voti
favorevoli, 2 astenuti e nessun voto contrario.
Passando a sintetizzare il contenuto del provvedimento, che, trattandosi di
seconda deliberazione, non può essere modificato, rileva come esso consti di 3
articoli; per la sua illustrazione dettagliata, anche con riferimento alla
giurisprudenza costituzionale in materia, rinvia alla relazione svolta nella
seduta della Commissione Affari costituzionali del 23 giugno 2021 in sede di
esame in prima deliberazione.
In questa sede ricorda, in sintesi, che l'articolo 1 introduce un nuovo comma
all'articolo 9 della Costituzione, al fine di riconoscere nell'ambito dei
Princìpi fondamentali enunciati nella Costituzione un principio di tutela
ambientale. Pertanto, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma, si attribuisce
alla Repubblica anche la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli
ecosistemi.
Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la
previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.
L'articolo 2 modifica l'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio
dell'iniziativa economica.
In primo luogo, si interviene sul secondo comma del predetto articolo 41 e si
stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla
salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti,
ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana.
La seconda modifica investe, invece, il terzo comma dell'articolo 41,
riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività
economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.
L'articolo 3 reca una clausola di salvaguardia per l'applicazione del
principio di tutela degli animali, come introdotto dal progetto di legge
costituzionale, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano.
Auspica conclusivamente che anche la Camera, al pari del Senato, approvi
celermente il provvedimento in esame in seconda deliberazione con la maggioranza
dei due terzi dei componenti.
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