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Il nuovo decreto legge sulle riaperture, ma il Palio è completamente un'altra cosa

Il nuovo decreto legge di Draghi porta il numero 139; è stato pubblicato venerdì sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore da sabato 9. Contiene dieci articoli, ma alla causa paliesca interessa solo il primo.

Ebbene, nel leggerlo ci si rende subito conto che il Palio, quello di Siena e non certo lo scimmiottamento dei quattrogiornisti, è un'altra cosa, un'altra profonda cosa.

Chi si sta esaltando sulle nuove aperture al 100% della capienza non ha ben presente la normativa che fino al 31 dicembre non permette alcuna fuga in avanti.

Va bene che, a parte le idee di De Mossi, in questo periodo il Palio è solo immaginario, ma se si ritiene che, dopo il 31 dicembre, si possa all'improvviso tornare al 2019 si illude.

E' evidente che dalla data di questo nuovo decreto legge alla fine di maggio, quando dovrebbero essere estratte sei Contrade, intercorrono ancora ben sette mesi; ma è altrettanto evidente che i paletti e le restrizioni, a seconda del colore della fascia in cui si troverà la Toscana, non ispirano al momento facili entusiasmi.

L'articolo 1 del nuovo decreto 139 cancella l'articolo 5 della legge 87, che aveva convertito il decreto 52. Nella sottostante tabella le variazioni, che non possono far esultare l'attività paliesca. Leggere da soli per fare esercizio.

Legge 87

 

Nuovo decreto 139

A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla,  gli spettacoli aperti  al  pubblico  in  sale  teatrali,  sale  da  concerto,   sale cinematografiche,  live-club  e  in  altri  locali  o   spazi   anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e  a  condizione  che  sia  assicurato  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro sia  per  gli  spettatori  che  non siano abitualmente conviventi, sia  per  il  personale.  La  capienza consentita non puo' essere  superiore  al  50  per  cento  di  quella massima autorizzata e  il  numero  massimo  di  spettatori  non  puo' comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto  e  a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni  singola  sala.  Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee  guida  adottate  ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.  33  del  2020.
Restano sospesi gli spettacoli  aperti  al  pubblico  quando  non  e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al  presente articolo, nonche' le attività che abbiano luogo in  sale  da  ballo, discoteche e locali assimilati.
  In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,  sale  da  concerto,  sale cinemato-grafiche,   locali   di intrattenimento e musica dal vivo e in altri  locali  o  spazi  anche all'aper-to,  sono  svolti   esclusivamente   con   posti   a   sedere preassegnati e a condizione che  sia  assicurato  il  rispetto  della distanza interper-sonale di almeno un metro, sia  per  gli  spetta-tori che non siano  abitualmente  conviventi,  sia  per  il  personale,  e l'accesso e' consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'ar-ticolo 9,  comma  2. In zona gialla la capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In  zona  bianca,  l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo e' consentito  esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di  cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita e'  pari  a  quella massima autoriz-zata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che  si svolgono in  luoghi  ordinariamente  destinati  agli  eventi  e  alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al  pubblico.
In ogni caso, per gli  spettacoli  all'aperto,  quando  il  pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a  sedere  preassegnati  e senza limiti  massimi  di  capienza  autorizzati,  gli  organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento  anche  la documentazione concernente le  misure  adottate  per  la  prevenzione della  diffusione  del  contagio  da  COVID-19,  tenuto  conto  delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei  luoghi,  nonche' delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.  La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto  18  giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini  delle  valutazioni  di propria competenza, nel corso di  sedute  alle  quali  puo'  invitare rappresentanti  delle  aziende   sanitarie   locali,   specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine  di  acquisire  un parere circa  l'idoneità  delle  predette  misure.  Le  misure  sono comunicate altresi' al Prefetto ai fini  delle  eventuali  misure  da dottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione  del  parere  del  Comitato  provinciale  di  cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121.  Restano  sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e' possibile  assicurare il rispetto delle condizioni di cui al  presente  articolo,  nonche', salvo quanto  previsto  dal  comma  1-bis  per  la  zona  bianca,  le attività che abbiano luogo in sale da  ballo,  discoteche  e  locali assimilati.

 11 ottobre 2021