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Il nuovo decreto legge sulle riaperture, ma il Palio è completamente un'altra
cosa
Il nuovo decreto legge di Draghi porta il
numero 139; è stato pubblicato venerdì sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrato in
vigore da sabato 9. Contiene dieci articoli, ma alla causa paliesca interessa
solo il primo.
Ebbene, nel leggerlo ci si rende subito conto
che il Palio, quello di Siena e non certo lo scimmiottamento dei
quattrogiornisti, è un'altra cosa, un'altra profonda cosa.
Chi si sta esaltando sulle nuove aperture al
100% della capienza non ha ben presente la normativa che fino al 31 dicembre non
permette alcuna fuga in avanti.
Va bene che, a parte le idee di De Mossi, in
questo periodo il Palio è solo immaginario, ma se si ritiene che, dopo il 31
dicembre, si possa all'improvviso tornare al 2019 si illude.
E' evidente che dalla data di questo nuovo
decreto legge alla fine di maggio, quando dovrebbero essere estratte sei
Contrade, intercorrono ancora ben sette mesi; ma è altrettanto evidente che i
paletti e le restrizioni, a seconda del colore della fascia in cui si troverà la
Toscana, non ispirano al momento facili entusiasmi.
L'articolo 1 del nuovo decreto 139 cancella
l'articolo 5 della legge 87, che aveva convertito il decreto 52. Nella
sottostante tabella le variazioni, che non possono far esultare l'attività
paliesca. Leggere da soli per fare esercizio.
Legge 87 |
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Nuovo decreto 139 |
A decorrere dal 26
aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al
pubblico in sale teatrali, sale da
concerto, sale cinematografiche, live-club e
in altri locali o spazi
anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere
preassegnati e a condizione che sia
assicurato il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro sia per gli
spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia
per il personale. La capienza consentita non
puo' essere superiore al 50 per cento
di quella massima autorizzata e il numero
massimo di spettatori non puo' comunque
essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e
a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola
sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee
guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge n. 33 del 2020.
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico
quando non e' possibile assicurare il rispetto delle
condizioni di cui al presente articolo, nonche' le attività
che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e
locali assimilati. |
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In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinemato-grafiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aper-to, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interper-sonale di almeno un metro, sia per gli spetta-tori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'ar-ticolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita e' pari a quella massima autoriz-zata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico.
In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonche' delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta
autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali puo' invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di
sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresi' al Prefetto ai fini delle eventuali misure da dottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonche', salvo quanto previsto dal comma 1-bis per la zona bianca, le
attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. |
11 ottobre 2021
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