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Le
modifiche apportate al Decreto 105
Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del
23 luglio 2021. |
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Testo del
decreto-legge |
Testo del
decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla
Commissione |
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di
attività sociali ed economiche. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione; |
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Visti gli articoli 32 e 117, secondo
e terzo comma, della Costituzione; |
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Visto l'articolo
16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di
circolazione per ragioni sanitarie; |
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Visto il decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; |
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Visto il decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; |
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Visto, in particolare, l'articolo 1,
comma 16-septies, del citato decreto-legge
n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la
Zona bianca, alla lettera b) la
Zona gialla, alla lettera c) la
Zona arancione e alla lettera d) la
Zona rossa; |
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Visto il decreto-legge
1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; |
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Visto il decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19»; |
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Viste le delibere del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre
2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; |
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Vista la dichiarazione
dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la
quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a
livello globale; |
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Considerato l'evolversi della
situazione epidemiologica; |
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Considerato che l'attuale contesto di
rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere
straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare
adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la
collettività; |
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Ritenuto che la predetta situazione
emergenziale persiste e che pertanto ricorrono i presupposti per la
proroga dello stato emergenza dichiarato con le citate delibere del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del
7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021; |
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Ritenuta la straordinaria necessità e
urgenza di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento
della diffusione del predetto virus; |
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Considerata la necessità di
provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima
scadenza connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19; |
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Vista la deliberazione del Consiglio
dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2021; |
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Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro della salute; |
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e m a n a |
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il seguente decreto-legge: |
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Articolo 1.
(Dichiarazione stato di emergenza nazionale) |
Articolo 1.
(Dichiarazione stato di emergenza nazionale) |
1. In considerazione del rischio
sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali
da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con
deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7
ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente
prorogato fino al 31 dicembre 2021. |
Identico. |
Articolo 2.
(Modifiche al decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19 e
al decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33) |
Articolo 2.
(Modifiche al decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19 e
al decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33) |
1. All'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 31 luglio 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021.». All'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». |
Identico. |
2. All'articolo
1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dallalegge
14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) al
comma 16 le parole «e sue eventuali modificazioni» sono sostituite
dalle seguenti «da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano»; |
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b) il
comma 16-quinquies è
abrogato; |
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c) il
comma 16-septies è
sostituito dal seguente: |
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«16-septies. Sono
denominate: |
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a) “Zona
bianca”: le regioni nei cui territori alternativamente: |
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1) l'incidenza settimanale dei
contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre
settimane consecutive; |
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2) l'incidenza settimanale dei
contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si
verifica una delle due seguenti condizioni: |
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2.1) il tasso di occupazione dei
posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale
o inferiore al 15 per cento; |
|
2.2) il tasso di occupazione dei
posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è
uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina
di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,
entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile
sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già
esistenti e destinati ad altre attività; |
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b) “Zona
gialla”: le regioni nei cui territori alternativamente: |
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1) l'incidenza settimanale dei
contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000
abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a); |
|
2) l'incidenza settimanale dei casi
è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica
una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni
indicate nella lettera a): |
|
2.1) il tasso di occupazione dei
posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale
o inferiore al 30 per cento; |
|
2.2) il tasso di occupazione dei
posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è
uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla
predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere
aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi,
che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre
attività; |
|
c) “Zona
arancione”: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei
contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo
che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a),b) e d); |
|
d) “Zona
rossa”: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei
contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si
verificano entrambe le seguenti condizioni: |
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1) il tasso di occupazione dei
posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è
superiore al 40 per cento; |
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2) il tasso di occupazione dei
posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è
superiore al 30 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina
di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza
mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su
quelli già esistenti e destinati ad altre attività.». |
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Articolo 3.
(Impiego certificazioni verdi COVID-19) |
Articolo 3.
(Impiego certificazioni verdi COVID-19) |
1. Al decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente: |
1. Identico: |
«Art. 9-bis (Impiego
certificazioni verdi COVID-19). – 1. A far data dal 6 agosto
2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti
di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9,
comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività: |
«Art. 9-bis (Impiego
certificazioni verdi COVID-19). – 1. Identico: |
a) servizi
di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo
4, per il consumo al tavolo, al chiuso; |
a) servizi
di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo
4, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad
eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di
altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi
alloggiati; |
b) spettacoli
aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui
all'articolo 5; |
b) identica; |
c) musei,
altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo
5-bis; |
c) identica; |
d) piscine,
centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche
all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6,
limitatamente alle attività al chiuso; |
d) identica; |
e) sagre
e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7; |
e) identica; |
f) centri
termali, parchi tematici e di divertimento; |
f) centri
termali, salvo che per
gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti
nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività
riabilitative o terapeutiche, parchi
tematici e di divertimento; |
g) centri
culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis,
comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei
centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le
relative attività di ristorazione; |
g) identica; |
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g-bis) feste
conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo
8-bis, comma 2; |
h) attività
di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui
all'articolo 8-ter; |
h) identica; |
i) concorsi
pubblici. |
i) identica. |
2. Le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa,
laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e
alle condizioni previste per le singole zone. |
2. Identico. |
3. Le disposizioni di cui al
comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna
vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia
e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in
modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne
la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei
dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del
predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo
possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato
cartaceo. |
3. Identico. |
4. I titolari o i gestori dei
servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare
che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto
delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. |
4. I titolari o i gestori dei
servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare
che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto
delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel
caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi
privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico,
con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della
certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1,
lettera e), per
l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni
di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di
certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato
gli obblighi informativi. |
5. Il Ministro della salute
con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in
fase di attuazione del presente articolo.». |
5. Identico.». |
2. All'articolo
9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87, il comma 10-bis è
sostituito dal seguente: «10-bis. Le certificazioni
verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di
cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater,
5, 8-bis, comma 2, e
9-bis del presente
decreto, nonché all'articolo 1-bis deldecreto-legge
1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 2021, n. 76.». |
2. All'articolo
9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87, il comma 10-bis è
sostituito dal seguente: «10-bis. Le certificazioni
verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di
cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater,
5 e 9-bis del
presente decreto, nonché all'articolo 1-bis del decreto-legge
1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 2021, n. 76. Ogni
diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è
disposto esclusivamente con legge dello Stato». |
Articolo 4.
(Modifiche al decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52) |
Articolo 4.
(Modifiche al decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52) |
1. Al decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) all'articolo
1, i commi 3 e 4 sono abrogati; |
a) identica; |
b) all'articolo
2-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole «e dei reparti
di pronto soccorso» sono inserite le seguenti: «nonché dei reparti
delle strutture ospedaliere»; |
b) all'articolo
2-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole «e dei reparti
di pronto soccorso» sono inserite le seguenti: «nonché dei reparti
delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei
poliambulatori specialistici. Salvi i casi di oggettiva
impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario,
per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre
necessario sottoporsi al test antigenico
rapido o molecolare»; |
c) all'articolo
5: |
c) identico: |
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti
dai seguenti: |
1) identico: |
«1. In zona bianca e in zona
gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da
concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica
dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti
esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che
sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno
un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente
conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona bianca, la capienza
consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella
massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso
di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a
5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza
consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella
massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può
comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a
1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le
attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai
sensi dell'articolo
1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al
pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle
condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che
abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. |
«1. Identico. |
2. Le misure di cui al primo
periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del
pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico
riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano
paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra,
organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali,
discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da
organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle
competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona
bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento
di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al
chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere
superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque,
il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per
gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le
attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo
sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base
di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è
possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente
comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la
presenza di pubblico.»; |
2. Le misure di cui al primo
periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del
pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico
riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano
paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra,
organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali,
discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da
organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle
competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona
bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50
per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento
al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere
superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque,
il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per
gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le
attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo
sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base
di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è
possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente
comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la
presenza di pubblico.»; |
2) al comma 3, primo periodo, dopo
le parole «In zona» sono inserite le seguenti: «bianca e» e il
secondo periodo è soppresso; |
2) identico; |
3) i commi 2-bis e
4 sono abrogati; |
3) identico; |
d) all'articolo
5-bis, comma 1, dopo le parole «In zona» sono inserite le
seguenti: «bianca e»; |
d) identica; |
|
d-bis) all'articolo
8-bis: |
|
1) al comma 2, le parole: «e con
la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente
decreto» sono soppresse; |
|
2) il comma 2-bis è
abrogato; |
e) all'articolo
9: |
e) identico: |
|
01) al comma 1, lettera a),
le parole da: «ovvero» fino a: «SARS-CoV-2» sono sostituite dalle
seguenti: «ovvero l'effettuazione di un test antigenico
rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel
rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della
salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2»; |
|
02) al comma 2, lettera c),
dopo la parola: «molecolare» sono inserite le seguenti: «,
quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri
stabiliti con circolare del Ministero della salute,»; |
1) al comma 3, dopo il secondo
periodo è inserito il seguente: «La certificazione verde COVID-19 di
cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente
all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo
una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal
quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.»; |
1) al comma 3, al
primo periodo, le parole: «validità di nove mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «validità di dodici mesi» e dopo
il secondo periodo è inserito il seguente: «La certificazione verde
COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì
contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un
vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e
ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla
somministrazione.»; |
2) il comma 9 è sostituito dal
seguente: |
2) identico; |
«9. Le disposizioni dei commi
da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti
(UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del
14 giugno 2021.»; |
|
3) al comma 10, terzo periodo, le
parole «Nelle more dell'adozione del predetto decreto» sono
soppresse; |
3) identico; |
f) all'articolo
13: |
f) identica. |
1) al comma 1, le parole «e 8-ter»
sono sostituite dalle seguenti: «, 8-ter e
9-bis», ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Dopo due
violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis,
commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza
violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.»; |
|
2) al comma 2 le parole «di cui
all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «in formato
digitale o analogico». |
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Articolo 4-bis.
(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge
1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 2021, n. 76) |
|
1. All'articolo 1-bis, comma
1, del decreto-legge
1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione
che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le
direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte
di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con
cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza
quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non
autosufficiente». |
Articolo 5.
(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici
rapidi) |
Articolo 5.
(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici
rapidi e per la
campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022) |
1. Il Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa
con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie
e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30
settembre 2021 la somministrazione di test antigenici
rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, di cui all'articolo
9, comma 1, lettera d),
del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene
conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i
minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni. |
1. Il Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa
con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie
e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30
novembre 2021 la
somministrazione di test antigenici
rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d),
del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene
conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i
minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni. |
2. Al fine di contribuire al
contenimento dei costi dei testi antigenici rapidi di cui al comma
1, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al
comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere
sulle risorse di cui all'articolo
34, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che sono,
per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il
Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette
risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano
sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al
relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti
dalle modifiche di cui al comma 3. |
2. Al fine di contribuire al
contenimento dei costi dei test antigenici
rapidi di cui al comma 1, è autorizzata a favore del Commissario
straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per
l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1,
del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, che
sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il
Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette
risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano
sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al
relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti
dalle modifiche di cui al comma 3. |
3. All'articolo
1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apportare le
seguenti modificazioni: |
3. All'articolo
1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
a) al
primo periodo, le parole «2021 e 2022» sono sostituite dalle parole
«2021, 2022 e 2023»; |
a) identica; |
b) al
secondo periodo, le parole: «, a 55 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55
milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «,
a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 45
milioni di euro per l'anno 2023». |
b) identica. |
4. Agli oneri derivanti dal comma 3,
pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: |
4. Identico. |
a) quanto
a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; |
|
b) quanto
a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307. |
|
|
4-bis. Al fine di
rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di
vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di
assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il
SARS-CoV-2, il Ministero della salute, sentiti il Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure
occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti
italiani, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce,
tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure
e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie
aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso
organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla
campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei
confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. La
remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del
presente comma è definita dal citato protocollo d'intesa a valere
sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard.
Con il medesimo protocollo d'intesa sono disciplinate altresì le
procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le
farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui
al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 257 del
5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio del servizio
erogato ai fini della remunerazione dello stesso. Le previsioni del
predetto protocollo d'intesa esauriscono gli obblighi e gli
adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo
1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Articolo 6.
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19) |
Articolo 6.
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19) |
1. I termini previsti dalle
disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino
al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei
limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. |
Identico. |
|
Articolo 6-bis.
(Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento
delle qualifiche professionali sanitarie) |
|
1. Al fine di fronteggiare la
grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si
riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2022 è
consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle
qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore
socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle
predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo
13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27. |
Articolo 7.
(Misure urgenti in materia di processo civile e penale) |
Articolo 7.
(Misure urgenti in materia di processo civile e penale) |
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui
all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto
e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto
periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi
1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge
28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla
data del 31 dicembre 2021. |
Identico. |
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto
periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e
all'articolo 23-bis, commi
1, 2, 3, 4 e 7, deldecreto-legge
n. 137 del 2020 non
si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è
fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021. |
|
|
Articolo 7-bis.
(Misure urgenti in materia di processo amministrativo) |
|
1. Fino al 31 dicembre 2021, in
presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e
correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per
contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti titolari delle
sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei
tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate
possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio,
la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la
presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi
assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la
trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-quater delle
norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui
all'allegato 2 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. |
Articolo 8.
(Modifiche all'articolo
85 del decreto-legge n. 18 del 2020) |
Articolo 8.
(Modifiche all'articolo
85 del decreto-legge n. 18 del 2020) |
1. All'articolo
85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, il secondo e il terzo periodo sono
sostituiti dai seguenti: «In caso di deferimento alla sede
collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il
collegio, fino al 31 dicembre 2021, delibera in adunanze
organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In relazione
alle esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attività
istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle sezioni
riunite in sede di controllo, fino al 31 dicembre 2021, è composto
dai presidenti di coordinamento e da quindici magistrati,
individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti
del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno dodici
magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via
telematica.». |
Identico. |
Articolo 9.
(Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità) |
Articolo 9.
(Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità) |
1. All'articolo 26, comma 2-bis,
del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 ottobre 2021». |
Identico. |
2. Per il periodo dal 1° luglio 2021
alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la
disciplina di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente
articolo. |
|
3. All'articolo
1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive
modificazioni e integrazioni, le parole «157 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «173,95 milioni di euro». |
|
4. Agli oneri derivanti dal comma 3
del presente articolo, pari a 16,950 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede: |
|
a) per
8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; |
|
b) per
8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo. |
|
Articolo 10.
(Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in
servizi antipirateria) |
Articolo 10.
(Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in
servizi antipirateria) |
1. In considerazione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, fino al 31 marzo 2022 non è richiesto il
corso previsto dall'articolo
5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge
2 agosto 2011, n. 130, per le guardie giurate da impiegare in
servizi antipirateria. Nel periodo di cui al presente articolo si
applica il regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma
5, del citato decreto-legge
n. 107 del 2011. |
Identico. |
Articolo 11.
(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse) |
Articolo 11.
(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse) |
1. Una quota, pari a 20 milioni di
euro del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di
cui all'articolo
2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dallalegge
27 luglio 2018, n. 93, è destinata in via prioritaria alle
attività che alla data di entrata del vigore del presente decreto
risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate
ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2020, n. 35. Per l'attuazione della presente
disposizione si applicano, in quanto compatibili, le misure
attuative previste dal predetto articolo
2 del decreto-legge n. 73 del 2021. |
1. Una quota, pari a 20 milioni di
euro del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di
cui all'articolo
2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106,
è destinata in via prioritaria alle attività che alla data di
entrata del vigore del presente decreto risultano chiuse in
conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli
articoli 1 e 2 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dallalegge
22 maggio 2020, n. 35. Per l'attuazione della presente
disposizione si applicano, in quanto compatibili, le misure
attuative previste dal predetto articolo
2 del decreto-legge n. 73 del 2021. |
Articolo 12.
(Disposizioni transitorie e finali) |
Articolo 12.
(Disposizioni transitorie e finali) |
1. Resta fermo, per quanto non
diversamente disposto dal presente decreto, quanto previsto daldecreto-legge
n. 19 del 2020, dal decreto-legge
n. 33 del 2020 e dal decreto-legge
n. 52 del 2021. |
Identico. |
2. Fatto salvo quanto diversamente
disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si
applicano le misure di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 2
marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo
2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. |
|
3. All'articolo
1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 621, è
inserito il seguente: |
|
«621-bis. La
competente struttura per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri
assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta
telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo
9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87. Per il servizio di assistenza tecnica per
l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 è autorizzata,
per l'anno 2021, la spesa di 1 milione di euro. |
|
4. Alla copertura degli oneri
derivanti dal comma 3, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. |
|
Articolo 13.
(Disposizioni finanziarie) |
Articolo 13.
(Disposizioni finanziarie) |
1. Ai fini dell'immediata attuazione
delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. |
Identico. |
|
Articolo 13-bis.
(Clausola di salvaguardia) |
|
1. Le disposizioni del presente
decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. |
Articolo 14.
(Entrata in vigore) |
|
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge. |
|
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
|
Dato a Roma, addì 23 luglio 2021 |
|
MATTARELLA |
|
Draghi, Presidente
del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro
della salute |
|
Visto, il
Guardasigilli: Cartabia |
|
ALLEGATO A
(art. 6) |
ALLEGATO A
(art. 6) |
1. |
Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge
24 aprile 2020, n. 27
Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel
contesto emergenziale |
2. |
Articolo
73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dallalegge
24 aprile 2020, n. 27
Semplificazioni in materia di organi collegiali |
3. |
Articolo 73-bis del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dallalegge
24 aprile 2020, n. 27
Misure per la profilassi del personale delle Forze di
polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco |
4. |
Articolo 85, commi 2, 5 e 8-bis, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge
24 aprile 2020, n. 27
Misure urgenti per contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in
materia di giustizia contabile |
5. |
Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge
24 aprile 2020, n. 27
Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di
alcuni periodi di assenza dal servizio |
|
|
6. |
Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge
24 aprile 2020, n. 27
Misure urgenti per la continuità dell'attività
formativa delle Università e delle Istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica |
7. |
Articolo
106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27
Norme in materia di svolgimento delle assemblee di
società ed enti |
8. |
Articolo
122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27
Durata dell'incarico del Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento
e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 |
9. |
Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge
6 giugno 2020, n. 41
Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di
lavoro per l'inclusione scolastica |
10. |
Articolo
3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge
6 giugno 2020, n. 41
Misure urgenti per la tempestiva adozione dei
provvedimenti del Ministero dell'istruzione |
11. |
Articolo
6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge
6 giugno 2020, n. 41
Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato
di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei
tirocini professionalizzanti e curriculari |
12. |
Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge
5 giugno 2020, n. 40
Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la
medicina convenzionata |
13. |
Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge
5 giugno 2020, n. 40
Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei
medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 |
14. |
Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge
17 luglio 2020, n. 77
Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni
assistenziali per l'emergenza COVID-19 |
15. |
Articolo
83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dallalegge
17 luglio 2020, n. 77
Sorveglianza sanitaria |
16. |
Articolo
100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dallalegge
17 luglio 2020, n. 77
Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del
lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali |
17. |
Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge
17 luglio 2020, n. 77
Edilizia scolastica |
18. |
Articolo
26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge
18 dicembre 2020, n. 176
Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché
misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e
delle udienze del processo contabile |
19. |
Articolo
27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 dicembre 2020, n. 176
Proroga udienze da remoto processo tributario |
20. |
Articolo
28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge
18 dicembre 2020, n. 176
Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime
di semilibertà |
21. |
Articolo
29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge
18 dicembre 2020, n. 176
Durata straordinaria dei permessi premio |
22. |
Articolo
30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge
18 dicembre 2020, n. 176
Detenzione domiciliare |
23. |
Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge
1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge
28 maggio 2021, n. 76
Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici |
|
1. |
Identico |
2. |
Identico |
3. |
Identico |
4. |
Identico |
5. |
Identico |
5-bis. |
Articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge
24 aprile 2020, n. 27
Disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale |
6. |
Identico |
7. |
Identico |
8. |
Identico |
9. |
Identico |
10. |
Identico |
11. |
Identico |
12. |
Identico |
13. |
Identico |
14. |
Identico |
15. |
Identico |
16. |
Identico |
17. |
Identico |
18. |
Identico |
19. |
Identico |
20. |
Identico |
21. |
Identico |
22. |
Identico |
23. |
Identico |
|
| |
|