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Gli articoli del decreto legge 36 del 28 febbraio 2021

 Articolo 19
Benessere degli animali impiegati in attività sportive 
 
  1. Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato  in attività sportive,  sono  tenuti  a  preservarne  il  benessere,  in
termini  di  alimentazione,  cura  della  salute  e  accudimento  nel rispetto delle sue esigenze etologiche. 
  2. Sono vietati  metodi  di  addestramento  e  di  allenamento  che possono  danneggiare   la   salute   e   il   benessere   psicofisico dell'animale, in quanto essere senziente ai  sensi  dell'articolo  13
del Trattato  sul  Funzionamento  dell'Unione  Europea.  E'  altresi' vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare  danni  alla  salute  e  al
benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne  sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento  che  tengono  conto delle capacità cognitive e delle modalità  di  apprendimento  degli
animali. 
  3. Non e' ammesso  far  allenare  e  gareggiare  animali  in  stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel  caso  di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature
da utilizzare per l'attività sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all'animale lesioni,  dolore,  sofferenze  o
disagi psico-fisici. 
  4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle  aree di  gara,  comunque  denominate,  nonche'  di   tutte   le   relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e  salvaguardia
dell'incolumità degli animali. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e  di riposo adeguato alla loro specifica natura. 
  5. Ogni animale deve essere dotato di  un  documento  di  identità anagrafica intestato a persona fisica maggiore di età  o  a  persona
giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento  e  di cura, e di una scheda sanitaria.
 6. E' fatto  divieto  di  macellare  o  sopprimere  altrimenti  gli animali non piu' impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario. 
  7. I veicoli per il trasporto degli animali  devono  garantirne  la sicurezza  e  l'incolumità,   essere   ben   ventilati,   puliti   e disinfettati e il trasporto deve  avvenire  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005  del  Consiglio, del 22 dicembre 2004 e, comunque, garantendo condizioni tali  da  non esporre gli animali a lesioni o sofferenze. 
  8. E' fatto obbligo al proprietario dell'animale di  stipulare  una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora si trovi sotto la  custodia  di  soggetto  diverso  dal  proprietario
stesso. 

 Articolo 20 
Competizioni sportive 
 
  1. L'ammissione dell'animale ad una manifestazione  e  competizione sportiva e' subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, della sua idoneità a gareggiare, per condizioni di  salute,  età  e
genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa  vigente.  L'organizzatore  di  eventi  sportivi  con animali garantisce la presenza o la reperibilità di  un  veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara. 
  2.  E'  vietata  la  partecipazione  alle  manifestazioni  e   alle competizioni sportive di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva  per  i  reati
previsti e puniti dalle disposizioni di cui al Libro  II,  Titolo  IX bis, del codice penale, e dall'articolo 727 del codice penale  e  per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo. 

 Articolo 21 
 
 Sanzioni disciplinari 
 
  1.  Le  Federazioni  Sportive  Nazionali,  le  Discipline  Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva che impiegano animali  in attività sportive si dotano di appositi regolamenti 
che fissino,  in caso di inosservanza delle disposizioni  di  cui  al  presente  Capo, sanzioni  disciplinari  che  possono  prevedere  fino   alla   revoca dell'affiliazione, 
per le società e le associazioni sportive, o  del tesseramento, per le  persone  fisiche.  Restano  comunque  ferme  le conseguenze in termini di responsabilità civile e  penale 
 derivanti dalla trasgressione degli obblighi di cui al presente Capo.
 
 Articolo 22 

 Definizione del «cavallo atleta» 
 
  1. Un cavallo e in generale un equide e' definito «cavallo  atleta»
quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: 
    a) sia definibile «equide registrato», ai sensi  dell'articolo  2
del Regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del  17  febbraio
2015, come risulta dal «Documento di Identificazione», conforme  allo
stesso Regolamento europeo; 
    b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare,  come
previsto dal Regolamento (UE)  n.  262/2015  e  come  risultante  dal
«Documento di Identificazione» conforme allo stesso Regolamento  (UE)
n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell'attività sportiva; 
  c)  sia  iscritto  al  «repertorio  cavalli   atleti»   presso   la
Federazione Italiana  Sport  Equestri  o  la  Federazione  Pentathlon
Moderno o la FitetrecAnte, o un  Ente  di  Promozione  Sportiva  come
risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal
sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato. 
  2. Sono fatte salve le competenze  del  Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali riguardo l'emissione del  passaporto
dell'equide (Documento di Identificazione). 
                               Art. 23 
 
                Visita di idoneità allo svolgimento 
                 dell'attività sportiva del cavallo 
 
  1. Il cavallo atleta per svolgere attività sportiva e'  sottoposto
annualmente  a  visita  veterinaria   sportiva   effettuata   da   un
veterinario abilitato alla professione che attua anche le  profilassi
vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti  della
Federazione Italiana  Sport  Equestri  o  la  Federazione  Pentathlon
Moderno o della  FitetrecAnte  o  dell'Ente  di  Promozione  Sportiva
presso i quali il cavallo e' tesserato. 
                               Art. 24 
 
             Manifestazioni popolari pubbliche e private 
                        con impiego di equidi 
 
  1. Le manifestazioni  pubbliche  o  aperte  al  pubblico  di  sport
equestri  in  discipline  su  cui  hanno  competenza  la  Federazione
Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte o  un  Ente  di  Promozione
Sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o  dei  percorsi
autorizzati dal Ministero per le  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, e dalle suddette Federazioni, devono comunque garantire  i
requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei  cavalli
atleti e del  pubblico  stabiliti  dal  Ministero  della  salute,  di
concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri  o  l'Autorità
politica da esso delegata in materia di  sport  e  con  il  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di
sanzioni  efficaci,   dissuasive   e   proporzionate   in   caso   di
trasgressione.