SUNTO Sunto non si compra ... si legge gratis - Dal 1976 l'informazione paliesca senza un briciolo di pubblicità
|
|
Gli articoli del decreto legge 36 del 28 febbraio 2021 Articolo 19 Benessere degli animali impiegati in attività sportive 1. Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche. 2. Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere senziente ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. E' altresi' vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali. 3. Non e' ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l'attività sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici. 4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonche' di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumità degli animali. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura. 5. Ogni animale deve essere dotato di un documento di identità anagrafica intestato a persona fisica maggiore di età o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria. 6. E' fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non piu' impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario. 7. I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l'incolumità, essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze. 8. E' fatto obbligo al proprietario dell'animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso. Articolo 20 Competizioni sportive 1. L'ammissione dell'animale ad una manifestazione e competizione sportiva e' subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, della sua idoneità a gareggiare, per condizioni di salute, età e genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente. L'organizzatore di eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilità di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara. 2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni e alle competizioni sportive di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al Libro II, Titolo IX bis, del codice penale, e dall'articolo 727 del codice penale e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo. Articolo 21 Sanzioni disciplinari 1. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva che impiegano animali in attività sportive si dotano di appositi regolamenti che fissino, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Capo, sanzioni disciplinari che possono prevedere fino alla revoca dell'affiliazione, per le società e le associazioni sportive, o del tesseramento, per le persone fisiche. Restano comunque ferme le conseguenze in termini di responsabilità civile e penale derivanti dalla trasgressione degli obblighi di cui al presente Capo. Articolo 22 Definizione del «cavallo atleta» 1. Un cavallo e in generale un equide e' definito «cavallo atleta» quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) sia definibile «equide registrato», ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17 febbraio 2015, come risulta dal «Documento di Identificazione», conforme allo stesso Regolamento europeo; b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come previsto dal Regolamento (UE) n. 262/2015 e come risultante dal «Documento di Identificazione» conforme allo stesso Regolamento (UE) n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell'attività sportiva; c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la FitetrecAnte, o un Ente di Promozione Sportiva come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato. 2. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riguardo l'emissione del passaporto dell'equide (Documento di Identificazione). Art. 23 Visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo 1. Il cavallo atleta per svolgere attività sportiva e' sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o della FitetrecAnte o dell'Ente di Promozione Sportiva presso i quali il cavallo e' tesserato. Art. 24 Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi 1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport equestri in discipline su cui hanno competenza la Federazione Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte o un Ente di Promozione Sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, e dalle suddette Federazioni, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti dal Ministero della salute, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica da esso delegata in materia di sport e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione. |
|