SUNTO

Sunto non si compra ... si legge gratis - Dal 1976 l'informazione paliesca senza un briciolo di pubblicità

 

   

La sostanziale differenza delle gare negli ippodromi e Piazza del Campo

Sarebbe molto auspicabile che, nella sentenza in Corte d'Appello, sulle vicende legati allo scambio dei cavalli, venissero ribaditi concetti fondamentali alla salute e salvaguardia dei cavalli sul tufo e bocciare così il ricorso proposto dal PM Faina.

Proprio sulle basi di quest'ultimo ricorso, che ricalca a grandissime linee il contenuto della sentenza 5235 della Corte di Cassazione, tesa a garantire il benessere equino per non vanificare il giro delle scommesse, l'azione del "distingueo" tra l'ambiente di Piazza del Campo e gli ippodromi è fondamentale.

Le "gare", come più volte sollecitato dal PM Faina, non sono "gare" sul tufo per tutta una svariata mole di considerazioni. Le partecipanti alla Festa, cioè le Contrade, sono diversamente motivate dalle scuderie che prendono parte alle corse in ippodromo; questo perché le Contrade legano la loro presenza da caratteristiche sociali, culturali e storiche ben diverse e con obiettivi totalmente diversi.

La "franchezza" delle ostilità non altera ma rende più caratteristica la "gara", a differenza degli ippodromi dove non è consentito alcun cambio di  direzione per garantire gli scommettitori, i quali vengono salvaguardati anche al momento del via. Inutile far notare, al riguardo, le differenze.

C'è di più. La competizione ludica fra le Contrade coinvolge la partecipazione agonistica dei rispettivi "gruppi sociali" nella celebrazione dei diversi momenti della preparazione e consumazione della Festa, secondo modalità rette da un ordinamento tipico della comunità senese. Le scuderie che viaggiando in lungo e largo per il Paese non posseggono alcuna di queste peculiarità.

Ne deriva che non possono ritenersi applicabile alla manifestazione el Palio, ed al suo collegamento con il Fallimentone, le normative emanate dagli organismi ufficiali dell'ippica e dell'equitazione più volte fatte riferimento dalla sentenza 5235 della Corte di Cassazione.

Questo perché l'origine della "gara" sul tufo è antecedente a qualsiasi atto normativo dello Stato Unitario. Infatti la Toscana, che non venne conquistata dai Savoia come avvenne con la Lombardia, ma aderì allo Stato unitario conservò, nell'atto di adesione, tutte le proprie caratteristiche dell'ordinamento granducale, compresa l'abolizione della pena di morte e le organizzazioni delle feste.

Inoltre già dal 1849, quando nel mondo intero non esisteva il termine inglese "doping", la Procura di Siena stabilì normative atte a prevenire qualsiasi danneggiamento fisico al cavallo inquadrandosi, per prima nel mondo, nella sua salvaguardia.

Capitanbruschelli, a nostro parere, dovrebbe ribattere concetti forti in sede di Appello; la sua assoluzione costituirebbe un notevole vantaggio per proiettare la Festa verso concrete balaustre di salvaguardia equina che solo a Siena sono possibili. La bocciatura del PM Faina è un atto fondamentale.

22 luglio 2020