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Il "Caso" Selva (Palio 16 agosto 2019)

Analisi ‘di oggi’ di un episodio ‘di ieri’

Nel mio scritto pubblicato su Sunto del 22 giugno 2020 (“La giustizia paliesca e i rischi del pensiero unico”) ho parlato di una insolita procedura seguita dall’Amministrazione Comunale in tema di giustizia paliesca, talmente anomala rispetto alle previsioni del Regolamento per il Palio che lo stesso Sindaco ebbe espressamente a definire il suo provvedimento come “assunto in via del tutto eccezionale e che non passi come esempio per il futuro”. Una procedura da valere quindi per quel solo caso. Vorrei ora tornare in argomento per chiarire l’episodio e per spiegare più compiutamente, anche per onestà intellettuale nei confronti di eventuali lettori,  i motivi della mia valutazione; e altresì perché il caso è emblematico di un certo modo di operare dal momento che tutti gli organi comunali intervenuti nel procedimento hanno adottato provvedimenti non in linea con le previsioni del Regolamento per il Palio.

A dire il vero, nemmeno i Deputati della Festa sembrano andare, nell’occasione, esenti da critiche. Qualora infatti fossero stati più accurati nel redigere la loro relazione, con tutta probabilità il “caso” non sarebbe sorto e i fatti contestati sarebbero stati incanalati nell’alveo della procedura fissata dal Regolamento. Resta  la circostanza che l’adozione dei successivi “anomali” provvedimenti è stata una scelta autonoma dell’Amministrazione Comunale.

La lodevole abitudine di questa Amministrazione Comunale di motivare con ampiezza i suoi provvedimenti, costringe necessariamente a motivare con altrettanta ampiezza le posizioni personali.

L’episodio

I fatti sono accaduti durante il palio del 16 agosto 2019.  La Contrada della Selva è stata sanzionata con una “deplorazione” per avere un proprio contradaiolo, in occasione del secondo giro al Casato e prima del passaggio dei cavalli, lanciato dal palco del Palazzo Berlingeri una bottiglietta di plastica piena, raccolta prontamente dalla Guardia Municipale. L’episodio del lancio della bottiglietta è richiamato nel rapporto degli Ispettori della Pista e riportato dall’Assessore Delegato nella sua ordinanza n. 121 del 12 novembre 2019. Peraltro gli Ispettori, nel loro rapporto,  non attribuivano il fatto ad uno specifico contradaiolo della Selva e l’Assessore Delegato, affermato che  non rientrava nei propri poteri il compito di svolgere autonome considerazioni, demandava alla Giunta Comunale l’adozione di provvedimenti per l’episodio in esame. La Giunta, a sua volta, incaricava il Sindaco di assumere i provvedimenti “che riterrà opportuni”. Il Sindaco, nelle vesti di Assessore Delegato, individuato il contradaiolo della Selva, proponeva di sanzionare la Contrada con una deplorazione. Proposta che la Giunta Comunale, lette le memorie difensive presentate dalla Selva, approvava infliggendo alla Contrada la sanzione della “deplorazione”.

Assessore Delegato

L’Assessore Delegato ha il compito di avanzare “proposte sanzionatorie” sulla base della Relazione dei Deputati della Festa (art. 92, comma 2, Reg. Palio); proposte che “con apposito atto provvede a notificare a Contrade  (art. 98) e Fantini (art. 99). Peraltro, nel caso in esame,  non potendosi avanzare, per carenza di documentazione, “proposte sanzionatorie”, il procedimento andava archiviato. L’Assessore Delegato ha invece demandato alla Giunta Comunale l’adozione dei provvedimenti per l’episodio in esame. Proposta irrituale, non prevista dal Regolamento e non rientrante nei poteri dell’Assessore Delegato.

Ad evitare equivoci: una delle modifiche approvate dal Consiglio Comunale il 17.6 2019 è la eliminazione dell’aggettivo “sanzionatorie” riferite alle proposte dell’Assessore Delegato, il quale sembrerebbe pertanto poter ora avanzare proposte anche “non sanzionatorie”. Affronteremo in altra occasione questo aspetto: qui basti ricordare che la modifica in questione è entrata in vigore il 1° dicembre 2019: quindi l’episodio  in esame, avvenuto in occasione del Palio del 16 agosto 2019, rientrava nella previsione dell’art. 92, comma 2, non ancora modificato.

Giunta Comunale: fase 1

Secondo il Regolamento per il Palio la Giunta Comunale delibera “dopo aver presa visione delle proposte di sanzione e delle eventuali memorie difensive della Contrada” (art. 98 Reg. Palio). Ma, nell’occasione, le proposte di sanzione non c’erano e, di conseguenza, neppure c’erano la memorie difensive. La Giunta, a questo punto, avrebbe dovuto dichiarare irricevibile la proposta dell’Assessore Delegato: invece cosa fa? Con provvedimento del 29 novembre 2019 decide “di rimettere al Sig. Sindaco i provvedimenti che riterrà opportuni”. Anche la Giunta segue così una procedura diversa da quella prevista nel Regolamento, in ciò esercitando un potere che il Regolamento non le attribuisce.

Sindaco

A seguito dell’atto di Giunta sopra ricordato il Sindaco, con proprio provvedimento nella stessa data del 29 novembre 2019, dichiara, “in via del tutto eccezionale e che non passi come esempio nel futuro, di assumere in questo caso la veste di Assessore Delegato, così come contemplato dall’art. 92”, e propone di sanzionare la Contrada della Selva con una ‘deplorazione’ in quanto responsabile, a norma dell’art. 101, comma 2, del comportamento tenuto da un proprio contradaiolo.

Dal punto di vista del Regolamento,  che il Sindaco faccia le funzioni dell’Assessore Delegato è qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Ai sensi dell’art. 103, ultimo comma, Reg. Palio l’Assessore Delegato è nominato dal Sindaco: nomina obbligatoria, se vogliamo dirla così, non potendo il Sindaco avocare a sé le funzioni dell’Assessore Delegato. Nel nostro caso invece il Sindaco fa proprio questo: assume le vesti dell’Assessore Delegato, ignora il quadro risultante dalla Relazione dei Deputati della Festa e, facendosi forza della circostanza che il lancio della bottiglietta effettuato da un appartenente alla Contrada della Selva era “fatto conosciuto direttamente dagli organi comunali e immotivato e di gravità assoluta per la sicurezza pubblica”, avanza la proposta di sanzionare la Contrada con una deplorazione.

Dal punto di vista sostanziale, che sia il Capo dell’Amministrazione Comunale ad avanzare le proposte di sanzione è circostanza che solleva teoriche  perplessità sulla “oggettiva” imparzialità del giudice chiamato ad applicare le sanzioni: infatti quanti reali possibilità ci sono che una Giunta vada contro la proposta del suo Capo?

L’ordinanza del Sindaco è quindi irrituale, così come i precedenti provvedimenti dell’Assessore Delegato e della Giunta Comunale.

Giunta Comunale: fase 2

La Contrada della Selva presentava le sue memorie difensive basate su una attenta e sistematica interpretazione delle norme regolamentari. Ma la validità delle argomentazioni non è servita a nulla. La Giunta infatti accoglie la proposta del Sindaco e sanziona la Selva con una deplorazione. La Contrada obietta che la Relazione dei Deputati della Festa non conteneva documentazione sufficiente a permettere all’Assessore Delegato di avanzare proposte sanzionatorie e che pertanto il procedimento andava archiviato? Nessun problema. Si risponde che il Sindaco aveva la piena conoscenza di tutti gli atti amministrativi, segnatamente di quelli della Polizia Municipale, oltre alla circostanza, opportunamente segnalata dallo stesso Sindaco, che la Selva aveva assunto un provvedimento interno nei confronti dell’autore del gesto. Quindi il Sindaco, nelle vesti di Assessore Delegato, ben poteva avanzare la proposta di sanzione, dal momento che – scrive ancora la Giunta – “la conoscenza del fatto da parte dell’Amministrazione è alla base del provvedimento preso”… Con buona pace di quanto ben diversamente previsto dal Regolamento per il Palio.

 Lo strano caso dei “precedenti”

A supporto dell’anomala procedura sia l’Assessore Delegato che la Giunta Comunale richiamano decisioni nelle quali organi comunali (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale) avevano assunto provvedimenti non in linea con quanto previsto dal Regolamento. A questi provvedimenti fa generico riferimento anche il Sindaco. E allora il discorso si fa ancora più intricato. Sin da subito, infatti, questa Amministrazione Comunale, in tema di giustizia paliesca, ha intrapreso un percorso basato su alcuni punti: la conclamata intenzione di creare una propria ‘giurisprudenza paliesca’; i “precedenti”, cioè le decisioni adottate dalle precedenti Amministrazioni non sarebbero stati presi in considerazione. Ma allora come la mettiamo? Non interessano le decisioni delle altre Amministrazioni; ma dal momento che sto adottando una procedura “eccezionale” (cioè ‘anomala’), vi ricordo che procedure “eccezionali” (cioè anomale’) sono state adottate anche dalle altre Amministrazioni. Se lo hanno fatto queste ultime, posso farlo anch’io; se è andata bene prima - enunciazione invero contestabile -, deve andare bene anche ora - enunciazione altrettanto contestabile -, anche se sono consapevole di violare una regola che io stesso ho posto a base delle mie decisioni… Non certo un grande esempio di coerenza.  

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Amici osservano che il lancio della bottiglietta non poteva passare sotto silenzio  e che la Contrada della Selva non poteva non vedere riconosciuta la propria responsabilità; a loro dire quindi la procedura seguita, seppur “eccezionale”, è sostanzialmente accettabile. Per quanto sin qui osservato, non sono ovviamente d’accordo. Peraltro mi sono ugualmente domandato se, visto l’oggettivo andamento dei fatti, ci fosse comunque la possibilità di sanzionare la Contrada senza ricorrere ad una procedura “barocca” come quella seguita.  Forse sì. Questo il possibile ragionamento.

Il “fatto notorio”

La Giunta ha dichiarato che alla base del provvedimento preso c’era “la conoscenza del fatto da parte dell’Amministrazione”. L’Assessore Delegato, da parte sua, rimette ogni decisione alla Giunta Comunale perché (così scrive) “risulta notorio e di pubblico dominio” (a) che il lancio della bottiglietta è stato effettuato da un appartenente alla Contrada della Selva, (b) che viene in rilievo la responsabilità della Contrada in base all’art. 101 Reg. Palio, (c) che in base all’episodio sia il Sindaco sia, indirettamente, il Consiglio Comunale hanno assunto provvedimenti nei confronti dell’autore dell’episodio, (d) che la Contrada della Selva ha provveduto ad accertare le responsabilità individuali, emettendo un provvedimento interno. Possiamo aggiungere, da parte nostra, che dell’episodio la stampa locale ha dato tempestiva ed ampia notizia. L’Assessore Delegato, quindi,  ha piena conoscenza dei fatti.  Ora la definizione dell’episodio come “notorio e di pubblico dominio” richiama con immediatezza la figura del “fatto notorio”, cioè “il fatto acquisito alle conoscenze della collettività, in un dato tempo e luogo, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile” (definizione giurisprudenziale). Secondo la legge italiana “il giudice può… porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”. Il ‘fatto notorio’ - è stato precisato -  è pertanto il dato di fatto che il giudice conosce come dato nozionistico comune e generale: rientrano in tale fattispecie, ad es., la sussistenza di uno sciopero in un certo periodo, una calamità naturale, un fatto di cronaca fortemente rilevante, una festività civile religiosa. Dunque l’episodio era ben noto all’Assessore Delegato e non era contestabile nei suoi elementi essenziali (lancio della bottiglietta e autore dell’atto): un “fatto notorio”, appunto. Il tutto come risulta (lo abbiamo chiarito poco sopra) dall’atto dello stesso Assessore. Il quale pertanto ben avrebbe potuto trarne senz’altro le dovute conseguenze: cioè avanzare direttamente la sua proposta di sanzione e non invece demandare alla Giunta i provvedimenti del caso. All’Assessore Delegato è mancato un verso, o forse solo un po’ di fantasia.

Io penso che, nel caso in esame, applicare la regola del “fatto notorio” da parte dell’Assessore Delegato sarebbe stato legittimo. Se poi qualcuno ci volesse comunque vedere una certa “forzatura “ al Regolamento, comparando i fatti questa “forzatura” sarebbe stata ben meno invasiva della “forzatura” costituita dalla procedura seguita.

Roberto Martinelli