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Un certo modo di interpretare il Regolamento per il Palio

 

Caro Sergio,

                con il tuo vivace articolo “Il nostro dialogo con Martinelli. L’art. 99 bis” nel quale prendi in esame, con un garbo di cui ti ringrazio, il mio intervento pubblicato in altra pagina dello stesso numero di Sunto (8 giugno 2020), è iniziato il nostro scambio di opinioni in tema di Regolamento per il Palio. Prima di continuare su questa strada permettimi però di precisare (non a te, che già li conosci, ma a chi eventualmente ci leggesse) alcuni elementi del mio “metodo” di lavoro da cui ovviamente discendono conseguenze di “merito”.

Quello della “giustizia paliesca” è un argomento dai molti aspetti e dai molti problemi: a cominciare dal nome (“giustizia paliesca”) che non si trova nel Regolamento per il Palio e che si è imposto in termini di prassi consolidata. Qualcuno ha ritenuto che questa espressione sia impropria; sia in sostanza “sproporzionato” usare il termine “giustizia”. Mi sembra peraltro di poter osservare che quando si contestano violazioni del Regolamento e si prevedono procedure accusatorie e difensive, giudizi e applicazione di sanzioni, vengono in rilievo i principi del rispetto delle norme, della logicità delle decisioni e della loro adeguata motivazione; principi tutti - a ben vedere - di stretta “legalità”, quindi di giustizia intesa come “conformità” alle regole, nel nostro caso alle regole del Palio.

Ciò precisato, a mio giudizio (come ho già scritto)  le disposizioni del Regolamento richiedono comunque un misto di interpretazione letterale, tradizione e buon senso: potremmo dire un’attenta e amorevole cura al fine di una sempre migliore gestione della complessità della nostra Festa. Di contro non appare coerente un’applicazione del Regolamento che porti a “stravolgere” il dato letterale delle disposizioni regolamentari, quand’anche a non applicarle.

Torniamo al nostro art. 99 bis. L’articolo è pienamente in vigore: né è stato toccato dalle ultime modifiche né tanto meno abrogato. Ricordo che la norma prevede che un certo indirizzo sanzionatorio consolidato possa essere modificato, ma impone che gli scostamenti da detto indirizzo siano adeguatamente motivati.   L’Amministrazione Comunale, sin dai suoi primi provvedimenti del 2018, ha peraltro operato “come se” detto articolo al momento non esistesse, per dar vita ad una propria “giurisprudenza paliesca” che si discostasse da quanto deciso dalle Amministrazioni Comunali precedenti. Intenzione legittima quest’ultima, ma per concretizzarla l’Amministrazione ha ritenuto non applicabile (cioè ha consapevolmente non applicato) l’art. 99 bis “per la corrente annata paliesca”  e non ha esaminato i “precedenti” (cioè non ha motivato il cambiamento di indirizzo, come invece richiede espressamente l’articolo in esame) dichiarando che i precedenti cui si rifarà saranno solo quelli riguardanti fatti e situazioni che saranno stati giudicati ed eventualmente sanzionati sulla base delle nuova linea di pensiero. In sostanza, ha “sospeso” per un’annata paliesca l’applicazione dell’art. 99 bis, impostando in quest’anno un proprio indirizzo sanzionatorio, e ne ha previsto di nuovo l’applicazione a partire dall’annata paliesca successiva solo con riferimento all’indirizzo assunto nell’anno precedente.

Ora io dico: una norma può essere interpretata più o meno “restrittivamente” o “estensivamente” anche alla luce delle nuove sensibilità che vengono volta a volta ad interessare il mondo del Palio. Se poi la si ritiene non più attuale, la si modifichi o la si abroghi. Ma finché ciò non avviene e quindi la norma resta in vigore in un certa formulazione, non la si può ignorare ma se ne deve tener conto ed applicarla. Oltre tutto a mio giudizio l’Amministrazione Comunale, cui ho già riconosciuto il merito di adeguatamente motivare i propri provvedimenti, non avrebbe avuto alcuna difficoltà a motivare anche  il proprio scostamento dall’indirizzo sanzionatorio precedente, usando quindi l’eleganza del fioretto e non la ruvidezza dello spadone.

Il discorso, ovviamente, non si applica solo all’art. 99 bis, ma ha valenza generale. E, come ben sai, questo è sempre stato un punto importante del mio ragionare.

Roberto Martinelli