SUNTO

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Una certa idea di Regolamento per il Palio

Con delibera del 17 giugno 2019 il Consiglio Comunale approvava importanti modifiche al Regolamento per il Palio “ritenendo opportuno procedere alla revisione degli articoli non più rispondenti all’attuale evoluzione del Palio; in particolare modificare gli articoli relativi alla giustizia paliesca per una più efficace applicazione del procedimento sanzionatorio” (così si legge nelle ‘Premesse’ della delibera consiliare). Le modifiche sarebbero entrate in vigore dal 1° dicembre 2019, fatta eccezione per quelle agli articoli 37 e 38 Reg. Palio (relative ad un maggior coinvolgimento dei Capitani nella selezione dei cavalli da parte dei veterinari) che avrebbero avuto efficacia sin dal palio del 2 luglio 2019 “in via sperimentale e transitoria e sino al pronunciamento definitivo da parte del Consiglio Comunale”; pronunciamento che ha avuto luogo in data 29.11.2019.

Tutto il gruppo delle modifiche è dunque entrato regolarmente in vigore; 23 gli articoli modificati, uno abrogato. Il testo del Regolamento del 1949, formalmente l’ultimo approvato dal Consiglio Comunale il 5.2.1949, con le successive modificazioni, integrazioni e abrogazioni ( il cui elenco è lunghissimo) è ormai poco più di una pallida immagine rispetto alle norme regolamentari attualmente vigenti.

Raccogliendo la sollecitazione di Sunto, l’idea sarebbe di parlare del Regolamento partendo dalle più significative tra le modifiche ultimamente approvate; in una specie di colloquio a distanza con i lettori di Sunto, senza affanno o fretta visto che abbiamo davanti un intero anno nel quale non sarà corso alcun palio.  Magari si potrà parlare anche di possibili ulteriori modifiche. Né mancherà l’occasione di accennare ad alcuni aspetti che qualificano l’impostazione di questa Amministrazione Comunale in tema di interpretazione ed applicazione del Regolamento stesso nei due anni di insediamento al Comune di Siena; un approccio che merita specifiche riflessioni. Due esempi per chiarire.

Primo esempio. E’ sicuramente positiva la novità introdotta, da questa Amministrazione Comunale, di adeguatamente motivare i provvedimenti adottati; in particolare per quanto riguarda le proposte sanzionatorie dell’Assessore Delegato che in precedenza si limitavano quasi sempre a riportare quanto sul singolo episodio era stato scritto dai Deputati della Festa nella loro relazione. Era questa un’ esigenza assai sentita e dò atto all’Amministrazione Comunale di un lodevole impegno di chiarezza sul punto.

Secondo esempio. Sin dall’inizio l’Amministrazione Comunale ha tenuto a chiarire che, nel campo della giustizia paliesca, non avrebbe tenuto conto dei cosiddetti “precedenti”, cioè delle decisioni adottate dalle precedenti amministrazioni, riconoscendo alla nuova amministrazione il diritto di impostare una propria linea di pensiero e di giudizio e quindi di creare una propria “giurisprudenza” cui fare riferimento nel tempo. Al riguardo l’art. 99 bis del Regolamento per il Palio ammette che un certo indirizzo sanzionatorio formatosi sulla base delle decisioni della Giunta Comunale possa essere modificato, ma impone che gli scostamenti da detto indirizzo siano adeguatamente motivati. L’Amministrazione ha fatto una cosa diversa dal motivare il cambiamento di indirizzo: ha semplicemente ignorato i precedenti, non li ha controbattuti ma si è limitata a dichiarare “di non averli esaminati” perché i precedenti cui si rifarà saranno solo quelli riguardanti fatti e situazioni che saranno stati giudicati ed eventualmente sanzionati sulla base della nuova linea di pensiero. Scrive l’Amministrazione Comunale nei suoi primi provvedimenti del 2018 che “ gli effetti dell’art. 99 bis non possono che consolidarsi il prossimo anno, allorché l’Assessore Delegato, prima, e questo organo amministrativo [la Giunta Comunale], dopo, avranno la possibilità di stabilire eventuali discostamenti sanzionatori per situazioni considerate similari… Risulta così chiarito come l’art. 99 bis non abbia richiesto per la corrente annata paliesca la sua applicazione, come, al contrario, in più occasioni richiesto da parte di Contrade e/o fantini. Il ragionamento è lineare; alquanto più sfumata appare invece la sostenibilità di una posizione secondo la quale, da un lato si dichiara di non applicare sia pur temporaneamente una norma (l’art. 99 bis) pienamente in vigore e quindi comunque vincolante; e, dall’altro lato, in linea di principio non si tiene in alcuna considerazione ciò che è stato deciso nel tempo dalle altre amministrazioni.

Roberto Martinelli

8 giugno 2020