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Dare più potere all'Assessore Delegato

Il "caso Selva" ha fatto emergere, più che mai, le carenze strutturali della fase più delegata della giustizia paliesca: quella lega ai poteri del giudice paliesco. Il record di ben quattro atti deliberativi, che hanno portato, giustamente, alla deplorazione, nella loro complessa lettura hanno dimostrato come sia necessario, ed obbligatorio, intervenire per un'ulteriore modifica da parte della Commnissione di Revisione sull'articolo 92.

Nella prima fase della riscrittura delle regole del gioco, evidentemente, non si è avuta la capacità di approfondire il tema, impegnati i componenti a congratularsi a vicenda per il lavoro compiuto. Adesso, dopo la deflagrazione del "caso Selva" l'argomento non può essere ignorato perché sono i quattro atti a richiederlo.

Tirelli, De Mossi e Corsi hanno più volte accennato ai limiti regolamentari che hanno costretto l'intera amministrazione a non ignorare il fatto più che notorio del lancio in pista della bottiglietta.

Tirelli scrive che i suoi "compiti sono vincolati a quanto stabilisce il Regolamento ... al comma 2 dell'art. 92" e che, si noti con attenzione, "non rientra nelle [sue] competenze svolgere autonome considerazioni, al fine di arricchire la documentazione in suo possesso". Tirelli richiama poi una delibera di Giunta del 2018 e dal nostro archivio abbiamo un po' faticato per trovare il riferimento a cui Tirelli si relaziona. Scrive in quell'occasione De Mossi per l'intera Giunta: "il compito dell'AD è vincolato da quanto stabilisce l'art. 92 ... la sua azione si deve basare esclusivamente sui documenti prodotti ed elaborati dai Deputati della Festa e nient'altro".

L'azione di Tirelli nel "caso Selva", sulla base di quanto abbiamo ripreso negli atti ufficiali, è da valutarsi legittima al 100%: lui, Tirelli, non aveva né l'opportunità, né la possibilità di "svolgere autonome considerazioni" per cui non poteva assumere provvedimenti disciplinari in quanto i deputatini nulla avevano scritto su lancio della bottiglia e gli Ispettori nulla avevano evidenziato sul lanciatore.

Il nocciola della questione, che obbliga ad una revisione della norma, è tutto qui. Non potendo "svolgere autonome considerazioni" su un fatto notorio e di pubblico dominio. Tirelli non poteva provvedere a sanzionare la Contrada.

E' necessario, quindi, riprendere in mano le regole del gioco, stabilendo come, quando e perché l'intervento del giudice paliesco può andare al di là della documentazione dei deputatini. Prima dell'intervento normativo vanno considerate alcune tappe contemplate nell'art. 92. I deputatini, dopo sette giorni, consegnano nella mani del giudice paliesco il loro dossier. Solo quando lo stesso giudice è in possesso della relazione può accorgersi se i deputatini si sono messi d'accordo nell'evitare la segnalazione, come è avvenuto lo scorso agosto.

E' in questa fase che deve intervenire la modifica dell'art. 92, concedendo la possibilità al giudice paliesco di poter "svolgere autonome considerazioni".

Chi scrive, avendo studiato a fondo la problematica,  ha già pronti i passaggi normativi, ma poiché i componenti si sentono bravi bravi, onorandone in testa, sarà opportuno che il testo finale lo completino loro.

18 maggio 2020